Il decreto aggiorna il Dm 11 marzo 2008, non solo “riequilibrando” i limiti di trasmittanza delle chiusure trasparenti (finestre e assimilabili) e opache (pareti, coperture e pavimenti), ma anche rendendo più stringenti i criteri per l’installazione di caldaie a biomassa. Ma procediamo con ordine.
I nuovi limiti di trasmittanza per le detrazioni 55% "finestre"
Il 1° gennaio 2010 sono entrati in vigore i nuovi limiti di trasmittanza e di fabbisogno di energia primaria, così come previsti dagli Allegati A e B del Dm 11 marzo 2008. Il rispetto di tali limiti, più stringenti rispetto a quelli previsti dal dlgs 192/2005, costituisce un requisito indispensabile per poter accedere alle detrazioni fiscali del 55% per finestre, pareti, tetti e pavimenti (comma 345 della Finanziaria 2007).
Il Dm 26 gennaio 2010 interviene modificando la tabella 2 dell’Allegato B, con i nuovi valori che – lo ricordiamo ancora – saranno richiesti per le spese sostenute a partire dal 15 marzo 2010. Come si può vedere dal confronto tra le tabelle sottostanti, i valori di trasmittanza delle finestre sono stati ritoccati verso il basso per le zone climatiche più calde (A e B) e verso l’alto per le zone climatiche più fredde (E e F), mentre sono rimasti inalterati per le zone C e D.
Per quanto riguarda le pareti (“strutture opache verticali”), i valori limite sono stati resi più stringenti; al contrario, diventano un po’ meno impegnativi i requisiti energetici per pavimenti e coperture (con l’unica eccezione delle coperture in zone climatiche E ed F, i cui valori rimangono inalterati).
Da notare che la definizione "Finestre comprensive di infissi" è sostituita nella nuova tabella dalla dicitura "Chiusure apribili ed assimilabili", accogliendo così la definizione allargata introdotta dal Dpr 59/2009 che include in tale categoria "porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono".
Tabella 2, allegato B, Dm 11 marzo 2008 (valori di trasmittanza richiesti fino al 15 marzo 2010)
| Zona climatica | Strutture opache verticali | Strutture opache orizzontali o inclinate | Finestre comprensive di infissi | |
| Coperture | Pavimenti (*) | |||
| A | 0,56 | 0,34 | 0,59 | 3,9 |
| B | 0,43 | 0,34 | 0,44 | 2,6 |
| C | 0,36 | 0,34 | 0,38 | 2,1 |
| D | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 2,0 |
| E | 0,28 | 0,24 | 0,27 | 1,6 |
| F | 0,27 | 0,23 | 0,26 | 1,4 |
| (*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno | ||||
Tabella 2, allegato B, Dm 11 marzo 2008 (valori di trasmittanza sostitutivi dei precedenti a partire dal 15 marzo 2010)
Zona | Strutture opache verticali | Strutture opache orizzontali o inclinate | Chiusure apribili e assimilabili (**) | |
| Coperture | Pavimenti (*) | |||
| A | 0,54 | 0,32 | 0,60 | 3,7 |
| B | 0,41 | 0,32 | 0,46 | 2,4 |
| C | 0,34 | 0,32 | 0,40 | 2,1 |
| D | 0,29 | 0,26 | 0,34 | 2,0 |
| E | 0,27 | 0,24 | 0,30 | 1,8 |
| F | 0,26 | 0,23 | 0,28 | 1,6 |
| (*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno | ||||
| (**) Conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, com- ma 4, lettera c) deld ecreto Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59, che fissa il valore massimo della tras- mittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi. | ||||
Il Dm interviene anche sul comma 344 della Finanziaria 2007, relativo alla riqualificazione energetica complessiva dell’edificio. Tale comma prevede la possibilità di usufruire della detrazione anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento con caldaie alimentate a biomassa.
Si tratta dei valori di trasmittanza U riportati nella tabella 4.a di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c) del Dpr 59/2009, che rimanda a sua volta all’allegato C del dlgs 192/2005 (riportato qui sotto). Va sottolineato che questi particolari requisiti di trasmittanza sono richiesti solo per interventi realizzati su edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E ed F.
| Tabella 4a. Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi espressa in W/m²K | |||
| Zona climatica | Dal 1 gennaio 2006 U (W/m²K) | Dal 1 gennaio 2008 U (W/m²K) | Dal 1 gennaio 2010 U (W/m²K) |
| A | 5,5 | 5,0 | 4,6 |
| B | 4,0 | 3,6 | 3,0 |
| C | 3,3 | 3,0 | 2,6 |
| D | 3,1 | 2,8 | 2,4 |
| E | 2,8 | 2,4 | 2,2 |
| F | 2,4 | 2,2 | 2,0 |
Nuovo parametro per 55% "riqualificazione edificio" con caldaie a biomassa
Viene infine sostituito il comma 3 dell’art. 3 del Dm 11 marzo 2008, introducendo per le caldaie a biomassa un nuovo parametro di calcolo del fabbisogno di energia primaria nel caso di riqualificazione complessiva dell'edificio. Il nuovo decreto stabilisce che “si assume una quota di energia fossile pari all’energia primaria realmente fornita all’impianto moltiplicata per il fattore 0,3”.
Recitava il comma 3: “Ai soli fini dell'accesso alle detrazioni dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 1, comma 344 (…), per il calcolo dell'indice di prestazione energetica conseguente all'installazione di generatori di calore a biomasse che rispettano i valori minimi prestazionali (...) il potere calorifico della biomassa viene considerato pari a zero”. (Per maggiori dettagli su questo e altri aspetti, vedi "Il caso caldaie a biomassa"nei Riferimenti in fondo alla news).
a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3, secondo la norma europea UNI-EN 303-5;
b) rispettare i limiti di emissione, stabiliti dalla sezione 2 dell'allegato IX alla parte quinta del dlgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti;
c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi della sezione 4 dell'allegato X alla parte quinta del dlgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. La rispondenza a tali requisiti deve essere riportata nell’asseverazione compilata dal tecnico abilitato.
Per conoscere le modalità d'accesso alle detrazioni 55% con le attuali regole, vedi le pagine di Nextville dedicate nei Riferimenti qui sotto. Tali pagine verranno aggiornate con le modifiche apportate dal Dm 26 gennaio 2010, a partire dal 15 marzo 2010, data di entrata in vigore del decreto.








4 commenti:
Grazie per le info. Che bella restrizione che è stata fatta per le caldaie a biomasse!!
Forse perché per ANNI E ANNI chi ha in casa una caldaia a biomassa, non compra più metano, gpl o gasolio!!
E bravi i politici....questa legge ci voleva!
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